Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 04/11/1987 Ud. (dep. 27/02/1988) Rv. 177728 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 E SUCCESSIVE MODIF. - APPLICABILITÀ - NECESSITÀ DI DISTINZIONE DEL MATERIALE PER SPECIE E QUANTITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CASI DI APPLICABILITÀ DELL'ART. 678 COD. PEN..*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 E SUCCESSIVE MODIF. - APPLICABILITÀ - NECESSITÀ DI DISTINZIONE DEL MATERIALE PER SPECIE E QUANTITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CASI DI APPLICABILITÀ DELL'ART. 678 COD. PEN..*
In tema di esplosivi è applicabile la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e successive modif. Senza possibilità di distinzione del materiale per specie e quantità e, quindi, prescindendosi dalla oggettiva potenzialità offensiva e dalla micidialità e non già quella di cui all'art. 678 cod. pen. riferibile unicamente alla mancata adozione delle cautele prescritte in caso di attività consentita a seguito di licenza dell'autorità. (V mass n 159077; (V mass n 160054; (V mass n 162300; (V mass n 163531; (V mass n 165074; (V mass n 170085; (V mass n 173562; (V mass n 174338; (contra mass n 176671; (contra mass n 173975).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)