Sez. L, Sentenza n. 4017 del 06/07/1982 (Rv. 421974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ACCERTAMENTO DELL'INTERPOSIZIONE FITTIZIA DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - PREPONDERANZA DEL RAPPORTO NELLA SUA CONCRETA ATTUAZIONE RISPETTO AL RELATIVO NEGOZIO COSTITUTIVO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ACCERTAMENTO DELL'INTERPOSIZIONE FITTIZIA DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - PREPONDERANZA DEL RAPPORTO NELLA SUA CONCRETA ATTUAZIONE RISPETTO AL RELATIVO NEGOZIO COSTITUTIVO - SUSSISTENZA.*
Nel caso in cui sia accertato che il lavoratore abbia prestato in effetti la propria attività a favore di un determinato soggetto, pur risultando formalmente alle dipendenze di un altro, è irrilevante l'accertamento della simulazione relativa consistente nella stipulazione del contratto con l'interposizione fittizia di un diverso datore di lavoro, ove si tratti non già di verificare le conseguenze che tale situazione abbia prodotto nei confronti dei terzi, ma soltanto di riconoscere i diritti del lavoratore nei confronti del soggetto alle cui dipendenze egli abbia svolto la propria attività, in quanto ciò che ha rilievo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto stesso nella sua concreta attuazione. (Conf 3793/80, mass n 407633, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)