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Sez. 1, Sentenza n. 276 del 23/01/1985 (Rv. 438500 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - NATURA CONTENZIOSA - CONSEGUENZE - NECESSITÀ DEL MINISTERO DI UN PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438500-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - NATURA CONTENZIOSA - CONSEGUENZE - NECESSITÀ DEL MINISTERO DI UN PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, di cui agli artt. 314/12 e segg. cod. civ., introducendo un procedimento di natura contenziosa dinanzi al tribunale od alla Corte d'appello, resta soggetta all'applicazione dell'art. 82 terzo comma cod. proc. civ., sull'Obbligo delle parti di stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, tenendo anche conto che il termine perentorio fissato per la opposizione medesima non si traduce in un effettivo ostacolo al ricorso al suddetto difensore, nemmeno quando si tratti di persone indigenti costrette a richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, sicché non è profilabile un contrasto delle citate norme con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (sentenze della Corte costituzionale n. 57 e n. 58 del 1979). Ne consegue che l'opposizione proposta dalla parte personalmente è affetta da nullità radicale ed insanabile. (Conf 5138/82, mass n 423009; (Conf 3241/82, mass n 421190; (Conf 1543/82, mass n 419362; (Conf 3557/81, mass n 414171; (contra 352/82, mass n 418050).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)