Sez. L, Sentenza n. 5451 del 19/10/1982 (Rv. 423211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE INVALIDO OD ASSIMILATO - ATTO COSTITUTIVO E CONTENUTO - ASSENZE PER MALATTIA DI DETTO LAVORATORE IN RELAZIONE AL PERIODO DI COMPARTO - VALUTAZIONE EX ART. 2110 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE INVALIDO OD ASSIMILATO - ATTO COSTITUTIVO E CONTENUTO - ASSENZE PER MALATTIA DI DETTO LAVORATORE IN RELAZIONE AL PERIODO DI COMPARTO - VALUTAZIONE EX ART. 2110 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
Il rapporto di lavoro con il lavoratore invalido od assimilato, avviato dall'ufficio provinciale del lavoro, si costituisce con la stipulazione di un normale contratto e presenta, pertanto, l'ordinario contenuto della prestazione lavorativa, ancorché questa, in considerazione delle condizioni di salute che hanno giustificato l'avviamento, possa essere di misura ridotta. Conseguentemente, con riferimento al cosiddetto periodo di comporto, le assenze per malattia di detti lavoratori devono essere valutate alla stregua delle regole desumibili dall'art. 2110 cod. civ. (V 304/77, mass n 383838; (Conf 3350/81, mass n 413926).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)