Sez. 1, Sentenza n. 11033 del 26/07/2002 (Rv. 556260 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Allegazione del provvedimento opposto e della relativa relata di notifica - Necessità - Fondamento - Finalità di documentazione della tempestività dell'opposizione - Omessa allegazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Poiché, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'opponente deve produrre in giudizio copia dell'ordinanza ingiunzione munita della relativa relata di notifica, onde rendere possibile il controllo della tempestività della opposizione, il giudice non può procedere all'esame del merito di questa allorquando, a causa della mancata produzione dell'ordinanza ingiunzione e della relata di notifica, non sia in grado di determinare la data della notificazione e quindi la tempestività della opposizione, che deve conseguentemente essere dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)