Sez. 1, Sentenza n. 23026 del 26/10/2006 (Rv. 592869 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tempestività dell'opposizione - Prova a carico dell'opponente anche in mancanza di specifica contestazione - Notificazione del provvedimento opposto a mezzo posta - Allegazione della relata di notifica e della busta - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente sia l'onere di proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto (ex art.23 della legge n. 689 del 1981), sia l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio di copia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, munita della relativa relata di notifica, o, se l'ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non rechi su la relata, mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)