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Sez. L, Sentenza n. 5318 del 07/06/1996 (Rv. 498019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Con impresa esercente il servizio della navigazione interna (lagunare) - Progetto finalizzato alla duplice formazione del giovane lavoratore quale marinaio e quale preposto alla conduzione di mezzi - Conseguimento di entrambe le professionalità al termine del periodo di formazione - Successiva assunzione a tempo indeterminato nel vigore della legge n. 30 del 1978 - Organico aziendale - Indisponibilità di posti in qualifica corrispondente alla formazione di conducente di mezzi - Diritto all'assunzione con tale qualifica - Esclusione - Attribuzione della qualifica inferiore di marinaio - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nello speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e degli addetti alla navigazione interna, durante il vigore della legge 1 febbraio 1978 n.30 (recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) l'organico delle imprese, ripartito in qualifiche, è soggetto all'approvazione della pubblica amministrazione, e le promozioni, gli avanzamenti alle qualifiche superiori, e, a maggior ragione, le assunzioni, sono condizionate alle corrispondenti vacanze, conformemente a quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge menzionata. Pertanto sino all'abrogazione della sopraindicata disciplina (avvenuta a partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988, n.297, recante attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, come stabilito dall'art. 1 della medesima, che ha rimesso la disciplina della materia alla contrattazione nazionale di categoria) con riguardo a contratto di formazione e lavoro relativo a personale internavigatore, da addestrare, secondo il progetto formativo, tanto alle mansioni di marinaio quanto alle superiori mansioni di conducente di mezzi lagunari, qualora al momento della successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato, avvenuta in data anteriore al sopraindicato termine di novanta giorni, non vi siano nell'organico aziendale posti disponibili nella qualifica più elevata, il conseguimento (anche) della superiore formazione di conducente di mezzi non attribuisce al giovane lavoratore il diritto di essere assunto con la corrispondente qualifica, e non ne rende illegittima l'assunzione con quella, inferiore, di marinaio, giacché l'applicazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n.863, di conversione del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (che, in generale, in caso di assunzione entro dodici mesi dalla cessazione del contratto di formazione e lavoro, conferisce al neoassunto il diritto soggettivo e non la mera aspettativa alla qualifica corrispondente alla formazione raggiunta) è impedita in tale ipotesi dall'operare di altra norma speciale regolatrice della fattispecie.

Riferimenti normativi: Legge 01/02/1978 num. 30 art. 4, Legge 12/07/1988 num. 297 art. 1, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)