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Sez. L, Sentenza n. 4056 del 02/04/1992 (Rv. 476556 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Contratto di formazione e lavoro - Apparente conseguimento anticipato dei fini formativi o inosservanza del programma formativo da parte del datore di lavoro all'inizio o nel corso del rapporto - Anticipata risoluzione o inadempimento del datore di lavoro - Inammissibilità -
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476556-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere

Nel contratto di formazione e lavoro (che è un contratto a tempo determinato con causa mista nel quale l'apposizione del termine è funzionale alla finalità del contratto medesimo), come l'apparente conseguimento anticipato dei fini formativi non provoca una corrispondente anticipazione della scadenza del termine - in quanto anche in caso di anticipata attribuzione della qualifica professionale da parte del datore di lavoro sussiste l'interesse del giovane lavoratore alla più vasta formazione conseguente al rispetto del termine - così l'inosservanza del programma formativo all'inizio o nel corso del rapporto non può di regola ritenersi sufficiente a configurare un inadempimento del datore di lavoro, essendo il nesso termine - formazione così stretto da impedire di ravvisare, prima della scadenza prevista, una formazione definitivamente raggiunta o non più raggiungibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)