Sez. L, Sentenza n. 4935 del 06/05/1995 (Rv. 492131 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Nozione - Conseguimento anticipato del risultato formativo - Corrispondente anticipazione della scadenza del termine - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Nel contratto di formazione e lavoro - che, avendo una durata massima non superiore a ventiquattro mesi, costituisce una "species" del "genus" contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e che si caratterizza come contratto a causa mista (costituita dallo scambio del lavoro con la retribuzione e l'addestramento professionale del giovane), nel quale l'apposizione del termine è in funzione della finalità formativa - il conseguimento anticipato, da parte del lavoratore, del risultato formativo non determina una corrispondente anticipazione della scadenza del termine; ne consegue che, in caso di anticipata attribuzione della qualifica professionale da parte del datore di lavoro, sussiste comunque l'interesse del giovane lavoratore alla più vasta formazione conseguente al rispetto del termine.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)