Sez. 1, Sentenza n. 3108 del 09/12/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 261895 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Misura di sicurezza non ordinata con la sentenza irrevocabile - Competenza funzionale del tribunale di sorveglianza - Sussistenza - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
La competenza del magistrato di sorveglianza ad applicare le misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha carattere funzionale e, come tale, in caso di violazione è sempre rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 21, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che, dopo l'irrevocabilità della sentenza, aveva provvisoriamente applicato la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)