Sez. 6, Sentenza n. 44433 del 29/09/2011 Ud. (dep. 30/11/2011) Rv. 250988 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA | Attrazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 579, comma primo, cod. proc. pen. - Limiti - Indicazione.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA
In tema di impugnazioni, l'attrazione, ai sensi dell'art. 579, comma primo, cod. proc. pen., dell'impugnazione dei capi della sentenza concernenti le misure di sicurezza nell'impugnazione proposta per altro capo non riguardante esclusivamente gli interessi civili, opera, rispetto al ricorso per cassazione, quando l'impugnazione dei predetti capi sia limitata ai soli motivi di legittimità . Fuori da tale ipotesi, invece, concorrono l'appello davanti al tribunale di sorveglianza sui capi concernenti le misure di sicurezza e il ricorso per cassazione sugli altri capi della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)