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Sez. 1, Sentenza n. 6371 del 31/01/2006 Cc. (dep. 17/02/2006) Rv. 233443 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA | Impugnazione - Competenza a decidere - Appartenenza al Tribunale di Sorveglianza - Condizioni - Limitazione dell'impugnazione al capo ed al punto della sentenza relativi all'applicazione della misura di sicurezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233443-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA

L'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto competente la Corte di appello a decidere in merito all'impugnazione che investiva integralmente i contenuti decisori della sentenza di proscioglimento, in riferimento ad un'istigazione a delinquere non accolta, con la quale era stata altresì applicata la misura di sicurezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Cod. Pen. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)