Sez. 3, Sentenza n. 1364 del 10/02/1994 (Rv. 485270 - 01)
Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - In genere | Danni cagionati da immobile dato in locazione - Presunzione di responsabilità - Operatività nei confronti del locatore - Condizioni.
Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - In genere
In tema di responsabilità per danni cagionati da immobile dato in locazione, l'operatività, nei confronti del locatore, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. presuppone l'allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti che, anche dopo la locazione, seppure l'obbligo di custodia del bene sia passato al conduttore a norma del disposto dell'art. 1587 n. 1 cod. civ., continuano a gravare sul proprietario dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)