Sez. L, Sentenza n. 14880 del 17/11/2000 (Rv. 541805 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Ferrovie dello Stato - Affidamento di attività ad imprese esterne ex art. 1, lett. i), legge n. 210 del 1985 - Deroga al divieto di appalto di mere prestazioni d'opera - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'art. 2, lett. i), della legge n. 210 del 1985, nell'autorizzare l'ente Ferrovie dello Stato, di nuova istituzione, ad affidare ad altre imprese lo svolgimento di lavori rientranti nell'ambito delle sue attribuzioni a norma dello stesso art. 2, non deroga alla disciplina degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli appalti vietati di mere prestazioni di lavoro e gli appalti leciti di servizi ed altre attività.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)