Sez. L, Sentenza n. 18937 del 21/09/2004 (Rv. 577279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato per il periodo successivo alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - Operatività - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Dopo la privatizzazione di rapporti di lavoro facenti capo all'Ente Ferrovie dello Stato, trova generale applicazione ai contratti stipulati dalla società Ferrovie dello Stato la legge n. 1369 del 1960, che vieta l'intermediazione nella prestazione di manodopera, non potendosi più considerare in vigore il d.P.R. n. 1192 del 1961. (Nella specie, però, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità di una intermediazione vietata, a fronte di un servizio di mensa ferroviaria dato in appalto ad una società esterna, svolto all'interno di locali e con l'uso di attrezzature di proprietà della società Ferrovie dello Stato e del Dopolavoro ferroviario, ma gestito da una impresa risultata effettivamente del tutto autonoma dalle Ferrovie, dotata di proprio capitale, proprie macchine ed attrezzature).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 22/11/1961 num. 1192 art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 8 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)