Sez. U, Sentenza n. 4179 del 03/10/1977 (Rv. 387823 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Gli istituti autonomi per le case popolari - pur essendo inquadrati sindacalmente e pur avendo la possibilita di ricavare utili dalla gestione dei servizi loro affidati - sono enti pubblici non economici, in quanto perseguono la finalita, eminentemente assistenziale, di procurare alloggi ai lavoratori meno abbienti, e pertanto le controversie concernenti il trattamento dei loro dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 663/77, mass n 384232; (Conf 493/76, mass n 379150; (Conf 618/75, mass nn 373934 e 373936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)