Sez. L, Sentenza n. 2015 del 25/02/1988 (Rv. 457887 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - COMANDANTE - ART. 33 DEL D.P.R. N. 1411 DEL 1967 - POTERE DI NOMINA DEL COMANDANTE DELL'AEROMOBILE E FACOLTÀ DI DISPENSARLO IN OGNI MOMENTO DAL COMANDO - MANTENIMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA QUALIFICA ED ESERCIZIO DELLE CORRISPONDENTI MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - PRETESA DEL PILOTA NON PROMOSSO COMANDANTE DI CONSEGUIRE DETTA QUALIFICA INDIPENDENTEMENTE DALL'ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - COMANDANTE - ART. 33 DEL D.P.R. N. 1411 DEL 1967 - POTERE DI NOMINA DEL COMANDANTE DELL'AEROMOBILE E FACOLTÀ DI DISPENSARLO IN OGNI MOMENTO DAL COMANDO - MANTENIMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA QUALIFICA ED ESERCIZIO DELLE CORRISPONDENTI MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - PRETESA DEL PILOTA NON PROMOSSO COMANDANTE DI CONSEGUIRE DETTA QUALIFICA INDIPENDENTEMENTE DALL'ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
L'art. 33 del d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411 (regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria) - il quale attribuisce all'esercente il potere di nomina del comandante dell'aeromobile e la facoltà di dispensarlo in ogni momento dal comando, "salvi in ogni caso i diritti derivanti dal rapporto d'impiego" - garantisce al comandante dispensato il mantenimento della retribuzione e perciò configura un'eccezione al principio generale della corrispondenza fra qualifica (con relativo trattamento economico) ed Esercizio delle corrispondenti mansioni; tale norma, peraltro, concernendo l'ipotesi del dipendente che ha già conseguito la promozione a comandante, non può giustificare la pretesa del pilota, cui tale promozione sia stata invece negata, di conseguire la detta qualifica di comandante (con il connesso trattamento economico) indipendentemente dall'assegnazione delle relative funzioni. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto, alla stregua dell'art. 5 del C.C.n.L. per i piloti del 30 dicembre 1978, nonché della norma suddetta e dell'art. 877 cod. nav., che, mentre la scelta dei piloti da avviare all'addestramento per il comando è vincolata da criteri precostituiti, la scelta finale, da parte della compagnia aerea, dei piloti da promuovere al grado di comandante è discrezionale ed insindacabile, attese anche le particolari caratteristiche fiduciarie del relativo rapporto). (V 8126/87, mass n 455780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Navig. art. 877, DPR 01/09/1967 num. 1411 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)