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Sez. 5, Sentenza n. 42229 del 16/09/2021 Cc. (dep. 18/11/2021) Rv. 282093 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Droghe cosiddette "leggere" - Corte cost. n. 32 del 2014 - Giudice di rinvio - Rideterminazione della pena "in executivis" - Criteri.
Stato
decisa il 2021-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282093-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, il giudice di rinvio che, in fase esecutiva, procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette "droghe leggere", deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo vincolo del divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice, senza dover seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)