Sez. 6, Sentenza n. 6850 del 09/02/2016 Ud. (dep. 22/02/2016) Rv. 266105 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Rideterminazione della pena - Droghe cosiddette "leggere" - Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Giudice di appello o di rinvio - Criteri - Canoni di cui all'art. 133 cod. pen.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette "droghe leggere", deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (In motivazione la Corte di cassazione ha escluso che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)