Sez. 1 - , Sentenza n. 4085 del 26/11/2019 Cc. (dep. 30/01/2020) Rv. 278186 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Sentenza irrevocabile di condanna - C. Cost. n. 40 del 2019 - Effetti - Rideterminazione della pena - Giudice dell’esecuzione - Poteri - Circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod- pen. – Riconoscimento in misura inferiore a quella stabilita in sede di cognizione - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, è legittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, pur riducendo la pena in termini assoluti, quantifichi la diminuzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche in misura proporzionalmente inferiore a quella stabilita in sede di cognizione, atteso che tale giudice è chiamato a rinnovare l'intera valutazione in ordine alla commisurazione della pena attraverso la discrezionale rideterminazione sia della pena-base che della diminuzione per le menzionate attenuanti, quantificando in concreto siffatta diminuzione alla luce del sopravvenuto mutamento della cornice edittale quale nuovo indicatore astratto del disvalore del fatto.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)