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Sez. 5, Sentenza n. 4314 del 04/03/2015 (Rv. 635063 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITÀ | Società in accomandita semplice - Indagini bancarie svolte nei confronti del solo socio accomandante - Contraddittorio preventivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635063-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITÀ

In tema di indagine bancarie, non è necessario attivare un contraddittorio preventivo tra contribuente e fisco nel caso in cui tali indagini siano svolte esclusivamente sui conti e depositi bancari intestati al socio accomandante di una società in accomandita semplice, venendo meno il presupposto cui tende l'instaurazione del procedimento, in quanto il contribuente socio accomandatario è l'unico, quale titolare (o che ha la disponibilità) dei conti, che può far pervenire all'Ufficio finanziario elementi conoscitivi idonei a modificare od ad evitare l'emissione di provvedimenti impositivi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)