Sez. 5, Sentenza n. 1860 del 29/01/2014 (Rv. 629513 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | I.V.A. - Attribuzione e poteri degli Uffici I.V.A. - Richieste di dati, notizie, documenti - Convocazione del contribuente - Obbligatorietà - Esclusione - Irregolare esercizio della facoltà - Effetti - Illegittimità dell'accertamento induttivo effettuato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di I.V.A., l'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l'impresa con l'invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all'Amministrazione una facoltà discrezionale e non un obbligo, né comporta la trasformazione in presunzione semplice della presunzione legale che riferisce i movimenti bancari all'attività svolta dal contribuente, con la conseguenza che il mancato o irregolare esercizio di tale facoltà non può determinare l'invalidità dell'accertamento induttivo effettuato dall'Ufficio. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la convocazione anche di soggetti diversi dai soci della società contribuente, ossia le loro mogli, in un luogo, la sede della società, diverso dagli uffici finanziari o della polizia tributaria).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. NaN CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)