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Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 22/06/1985 (Rv. 441354 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - IDENTITÀ PERSONALE - IN GENERE - TUTELA DELLA IMMAGINE SOCIALE - COMPORTAMENTI CHE NON OFFENDONO L'ONORE O LA REPUTAZIONE O LEDONO IL NOME O L'IMMAGINE FISICA - ESTENSIONE DELLA TUTELA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441354-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - IDENTITÀ PERSONALE - IN GENERE - TUTELA DELLA IMMAGINE SOCIALE - COMPORTAMENTI CHE NON OFFENDONO L'ONORE O LA REPUTAZIONE O LEDONO IL NOME O L'IMMAGINE FISICA - ESTENSIONE DELLA TUTELA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di Azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della legge 5 agosto 1981 n. 416. (nella specie, un'intervista concessa dal direttore dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori era stata utilizzata, mediante subdola estrapolazione di alcune frasi dal complessivo contesto, per avvalorare una campagna promozionale della vendita di sigarette "leggere", come se quel direttore, anziché contrario ad ogni uso di tabacco, si fosse manifestato in senso favorevole al consumo di dette sigarette. La S.C., risultando accertato dal giudice del merito che siffatta utilizzazione dell'intervista distorceva l'immagine sociale dell'istituto e del suo direttore, in relazione alla loro costante opera di prevenzione dei tumori e di campagna contro il fumo, ha ritenuto correttamente accordata dal predetto giudice la tutela contemplata dall'art. 7 cod. civ., enunciando il principio di cui sopra).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)