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Sez. L, Sentenza n. 7338 del 10/12/1986 (Rv. 449392 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE - MODALITÀ - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA - FUNZIONE - VIZI DELLA CHIAMATA IN GIUDIZIO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449392-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE - MODALITÀ - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA - FUNZIONE - VIZI DELLA CHIAMATA IN GIUDIZIO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

Nel rito del lavoro, poiché la domanda introduttiva del giudizio si propone mediante deposito del ricorso in cancelleria e la successiva notifica di tale atto attiene soltanto alla vocatio in jus, i vizi relativi alla chiamata in giudizio, sia quelli consistenti nella irregolare o addirittura mancante notificazione, sia quelli attinenti all'inosservanza del termine legale tra la notificazione del ricorso e l'udienza di discussione, devono essere rilevati di ufficio dal giudice in caso di mancata Costituzione del convenuto ed indicati alle parti con la fissazione di un nuovo termine, a carattere perentorio, per la rinnovazione dell'atto, la cui inosservanza comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente Estinzione a termini dell'art. 307 cod. proc. civ.. (V 388/84, mass n 432620; (V 3822/82, mass n 421788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)