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Sez. 5, Sentenza n. 16474 del 20/08/2004 (Rv. 576040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO | Mandato al difensore nei gradi di merito - Documenti diretti a dimostrare l'identità della persona fisica che lo ha conferito - Produzione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO

La produzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di documenti che si assumono idonei a dimostrare l'identità della persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nei gradi di merito - quand'anche tali documenti siano anteriori al conferimento del mandato - è inammissibile, in quanto i soli documenti producibili in cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., sono quelli volti a provare l'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)