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Sez. 5, Sentenza n. 16991 del 12/11/2003 (Rv. 568089 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Persona giuridica - Mancata indicazione dell'organo titolare del potere di rappresentanza e del nome della persona fisica titolare del relativo ufficio - Illeggibilità della sottoscrizione di quest'ultima - Conseguenze - Nullità assoluta della procura - Sanabilità attraverso l'esercizio dei poteri attribuiti al giudice ex art. 182 cod. proc. civ. o mediante l'applicazione dell'art. 372 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568089-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel giudizio di merito, la procura alle liti conferita da una persona giuridica, di cui non è stato indicato, così nella procura come nell'atto di citazione cui essa accede, né l'organo titolare del potere di rappresentanza, né il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, la cui sottoscrizione risulta illeggibile, è affetta da nullità assoluta, la quale non è sanabile né attraverso l'esercizio dei poteri istruttori (peraltro di natura discrezionale) conferiti al giudice dall'art. 182 cod. proc. civ., né mediante la produzione documentale prevista dall'art. 372 dello stesso codice per il giudizio di legittimità (norma, in ogni caso, non estensibile al giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)