diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 27/04/2000 Ud. (dep. 29/05/2000) Rv. 217015 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode fiscale - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 - Reato di cui all'art. 2 - Rapporto di continuità normativa con la disciplina di cui alla legge n. 516 del 1982 - Anche sotto il profilo soggettivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217015-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati finanziari il fatto normativamente previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) è riconducibile alla precedente fattispecie di cui all'art. 4 lett. d) legge n. 516 del 1982 (utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) anche sotto il profilo soggettivo, in quanto la volizione dell'elemento specializzante (utilizzazione in dichiarazione) è insita almeno a titolo di dolo eventuale nell'azione posta in essere, tanto più che l'indicazione in dichiarazione costituisce accadimento normale e prevedibile della utilizzazione ed è ricompresa quale progressione logica della disciplina del precedente precetto (di cui all'art. 4 cit.).

Riferimenti normativi: Legge 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)