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Sez. L, Sentenza n. 2172 del 05/02/2004 (Rv. 569905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Trattamento di fine rapporto - Maturazione del relativo diritto - Coincidenza con il momento del collocamento a riposo - Provvedimento giudiziale disponente la riammissione in servizio di alcuni lavoratori con conseguente sospensione del collocamento a riposo - Momento di esigibilità della indennità di fine rapporto - Individuazione - Conseguenza in tema di decorrenza di rivalutazione e interessi.
Stato
decisa il 2004-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

A norma dell'art. 429 cod. proc. civ., gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, pertanto dal momento in cui il credito, oltre che liquido, è anche esigibile; ne consegue che, divenendo esigibile il credito relativo alle indennità di fine rapporto allorquando si verifichi la cessazione del servizio, qualora a seguito di provvedimento giudiziale venga sospeso il collocamento a riposo dei dipendenti e costoro restino in servizio, il computo di interessi e rivalutazione decorre dalla data in cui, rimossa la causa di sospensione, cessi il rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)