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Sez. L, Sentenza n. 4222 del 25/03/2002 (Rv. 553254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Interessi e rivalutazione - Decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro - Derogabilità da parte della contrattazione collettiva - Esclusione - Determinazione complessiva dell'entità del t.f.r. successiva alla data di cessazione del rapporto - Pagamenti parziali eseguiti dal datore di lavoro a tale data - Ininfluenza - Fattispecie relativa al t.f.r. corrisposto ai dipendenti della FIAT AUTO ex art. 23 c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Gli interessi e la rivalutazione sul t.f.r. spettante al lavoratore decorrono dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale - secondo la disciplina risultante dagli art. 2120 cod. civ. e 429 cod. proc. civ. (non derogabile neanche dalla contrattazione collettiva) - coincide il momento di maturazione del credito, a prescindere dalla sua liquidità; né rileva che, a tale data, il datore di lavoro abbia eseguito pagamenti parziali in base alle componenti del t.f.r. immediatamente quantificabili, posto che, anche in tale ipotesi, in sede di determinazione complessiva e definitiva delle spettanze del lavoratore devono comunque computarsi gli interessi e la rivalutazione sull'integrale ammontare del t.f.r. dalla medesima data di cessazione del rapporto (fattispecie relativa alla decorrenza del t.f.r. corrisposto ai dipendenti della FIAT AUTO ex art. 23 c.c.n.l. del 5 luglio 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Contr. Coll. 05/07/1994 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)