Sez. L, Sentenza n. 7143 del 16/05/2002 (Rv. 554462 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Trattamento di fine rapporto - Maturazione del relativo diritto - Coincidenza con il momento del collocamento a riposo - Interessi e rivalutazione - Decorrenza - Presupposti - Esigibilità del credito - Liquidità dello stesso - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
Il trattamento di fine rapporto, che matura alla data di cessazione del rapporto di lavoro, produce da tale data rivalutazione e interessi legali, come prescritto dall'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., purché possa in quel momento essere determinato e quindi divenire esigibile. In caso contrario produce gli accessori dal giorno in cui siano disponibili tutti gli elementi di calcolo per la liquidazione definitiva dell'ammontare, anche se ciò si realizza dopo la cessazione del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a interpretazione dell'art. 26 del C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 05/07/1994 num. 26, Cod. Civ. art. 1181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)