Sez. 5, Sentenza n. 39345 del 07/04/2003 Cc. (dep. 20/10/2003) Rv. 227030 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Causa di estinzione del reato - Remissione di querela - Necessità che preesista rispetto alla richiesta delle parti.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, l'eventuale estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena su richiesta per remissione della querela, non consente di modificare la relativa decisione adottata dal giudice ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. allo stato degli atti, sicché l'eventuale ricorso per cassazione volto a far riconoscere la causa estintiva sopravvenuta deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)