Sez. 1, Sentenza n. 14020 del 27/09/2002 (Rv. 557672 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree costituenti pertinenze - Criterio indennitario della cosa principale - Applicabilità - Esclusione - Criteri relativi alle aree libere - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblico interesse, i criteri indennitari delle aree libere sono, a differenza di quanto accade in tema di aree di sedime, applicabili alle pertinenze, le quali, ancorché funzionalmente collegate alla cosa principale, conservano la propria individualità fisica e giuridica, con la conseguente applicabilità della inerente disciplina, se diversa da quella della cosa cui accedono; e tanto vale sia per le aree pertinenziali che possiedono autonome potenzialità di sfruttamento edificatorio (indennizzabili secondo l'art. 5 bis D.L. n. 333/1992, conv. in legge n. 359/1992), sia per quelle agricole, sia per quelle gravate da vincolo di inedificabilità, sia per quelle asservite volumetricamente all'area limitrofa su cui si sia concentrata la potenzialità edificatoria (ipotesi, tutte, in cui si impiegherà il criterio del valore agricolo tabellare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)