Sez. 1, Sentenza n. 7295 del 07/04/2005 (Rv. 580545 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree costituenti pertinenze - Criterio indennitario della cosa principale - Applicabilità - Esclusione - Criteri relativi alle aree libere - Applicabilità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Con riguardo ad espropriazione parziale, limitata alla sola pertinenza di un edificio, posto che le pertinenze mantengono la propria individualità fisica e giuridica, e sono separatamente indennizzabili, come aree edificabili, se possiedono autonome possibilità di sfruttamento edificatorio, o come aree agricole, se interessate da vincolo di inedificabilità, è esclusa l'adozione di un criterio indennitario unico, fondato sulla natura e sul valore della cosa principale (nella specie, al piazzale latistante un edificio, è stato negato carattere edificabile, siccome destinato a verde e viabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 865 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)