Sez. L, Sentenza n. 3775 del 25/02/2004 (Rv. 570520 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attribuzione al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al calcolo della indennità di agente unico in favore di autisti di mezzi pubblici di trasporto addetti anche al rilascio di biglietti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, in riferimento alla domanda di un gruppo di dipendenti di una società concessionaria di esercizio di trasporti, con mansioni di agente unico, e cioè di autisti di mezzi pubblici di trasporto addetti anche al rilascio di biglietti, volta ad ottenere la corresponsione della relativa indennità non già cristallizzata, come era avvenuto sulla base degli accordi nazionali che avevano disposto il congelamento di taluni compensi, ma commisurata alle variazioni della retribuzione, ha interpretato la norma di cui all'art. 6 del relativo c.c.n.l. - che contrappone le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, facenti parte della retribuzione normale, ai premi, indennità ed altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile per specifiche prestazioni di servizio, che invece non ne fanno parte - nel senso che la indennità in questione debba ascriversi alla retribuzione, e, pertanto, ne segua le variazioni, e ciò pure in caso di contrasto con disposizioni di legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)