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Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 29/05/1971 (Rv. 352052 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE) - DEBOLE E FORTE - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352052-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE) - DEBOLE E FORTE - DISTINZIONE.*

Sono da qualificarsi 'fortì i marchi che si caratterizzano per la loro impronta originale e individuante, come quelli di pura fantasia, mentre devono ritenersi 'debolì i marchi che solo in parte siano di fantasia, come nel caso di nomi comuni, espressivi o individuativi, accompagnati da opportune trasformazioni morfologiche (nella specie, e stato ritenuto debole il marchio costituito dalle lettere minuscole a, b, C, racchiuse, insieme con le parole 'marca di fabbrica - Milanò in una semplice linea a Forma esagonale, e, come tale, non contraffatto da una insegna in cui compaiano le stesse lettere, ma in carattere maiuscolo e seguite ciascuna da un punto, accompagnate dalle parole esplicative ' abbigliamento biancheria confezionì e non racchiuse in uno spazio delimitato da alcune linee). (V 893'65' 225'65).*

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 18, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 17, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 16, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)