Sez. 1, Sentenza n. 802 del 23/02/1977 (Rv. 384399 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - MARCHI D'IMPRESA SOLO IN PARTE DI FANTASIA - GIUDIZIO SULLA CONFONDIBILITA - CRITERI - RAPPORTO CON I MARCHI DI PURA FANTASIA - FATTISPECIE ('BABY PARKING'; MARCHIO DEBOLE; AGGIUNTE DA PARTE DI TERZI; CONFONDIBILITA; ESCLUSIONE).*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - MARCHI D'IMPRESA SOLO IN PARTE DI FANTASIA - GIUDIZIO SULLA CONFONDIBILITA - CRITERI - RAPPORTO CON I MARCHI DI PURA FANTASIA - FATTISPECIE ('BABY PARKING'; MARCHIO DEBOLE; AGGIUNTE DA PARTE DI TERZI; CONFONDIBILITA; ESCLUSIONE).*
Con riguardo ai marchi d'impresa che siano solo in parte di fantasia (cosiddetti marchi deboli), quali quelli che utilizzino parole divenute comuni per consuetudine commerciale, il giudizio sulla confondibilita, al fine della ricorrenza di usurpazione o contraffazione, va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi ai marchi di pura fantasia (cosiddetti marchi forti), nel senso che anche lievi modifiche od aggiunte possono essere sufficienti a far escludere detta confondibilita. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che, al fine di contraddistinguere un'attivita di custodia ed assistenza temporanea di bambini, l'espressione 'baby parking' costituisse un marchio debole e, pertanto, non potesse essere oggetto di usurpazione, ove da altri adottata con l'aggiunta del proprio nome e con la specificazione del luogo della relativa attivita. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta detta statuizione). (V 3025/71, mass n 354320; (V 1626/71, mass n 352052).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)