Sez. 4, Sentenza n. 1598 del 21/06/1996 Cc. (dep. 12/10/1996) Rv. 206546 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Cose pertinenti al reato - Rapporto di mera occasionalità tra la cosa e il reato - Sequestro - Legittimità - Esclusione - Rapporto oggettivo di attinenza - Necessità - Fattispecie: sequestro di autovettura nel caso di contestazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di cose pertinenti al reato, per procedere al sequestro non è sufficiente un rapporto di mera occasionalità tra la cosa e la commissione dell'illecito, ma è necessario un obbiettivo rapporto di attinenza e proporzionalità. In materia di spaccio di sostanze stupefacenti potrà perciò procedersi al sequestro dell'autovettura solo quando il suo uso sia indispensabile in considerazione dei quantitativi di sostanza stupefacente di volta in volta trasportati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)