Sez. 3, Sentenza n. 490 del 02/02/1996 Cc. (dep. 02/03/1996) Rv. 205405 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - In genere | Cosa pertinente al reato - Corpo di reato - Nozione - Cosa pertinente al reato in sede di sequestro preventivo - Estensione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - In genere
La nozione di cose pertinenti al reato, lasciata espressamente dal legislatore all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è più ampia di quella di corpo di reato definita nell'art. 253 secondo comma cod. proc. pen. essendosi in detta norma operata tale distinzione per fornire una "definizione sufficientemente comprensiva sul concetto di corpo del reato e per mettere in risalto che la categoria dei beni pertinenti al reato non comprende solo questo ma abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa". Pertanto, poiché l'art. 253 definisce corpo di reato "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo", la nozione di cose pertinenti al reato in sede di sequestro preventivo, oltre a comprendere dette cose, deve riguardare anche quelle, mobili o immobili che anche in via indiretta sono collegate in vario modo al reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)