Sez. L, Sentenza n. 324 del 18/01/1986 (Rv. 443950 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - ART. 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 SUI LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERIO DELL'ANZIANITÀ E DEI CARICHI DI FAMIGLIA - INTERPRETAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ALLA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA A CARICO DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - ART. 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 SUI LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERIO DELL'ANZIANITÀ E DEI CARICHI DI FAMIGLIA - INTERPRETAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ALLA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA A CARICO DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ.*
Con riguardo all'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale nella parte in cui, all'ultimo comma, stabilisce i criteri per l'identificazione dei lavoratori da licenziare, è conforme alle norme di ermeneutica contrattuale l'interpretazione del giudice del merito che ritenga che il criterio dell'"anzianità" debba intendersi come anzianità di servizio e non già come età anagrafica e che il criterio dei "carichi di famiglia" faccia strettamente riferimento alla composizione della famiglia del lavoratore, cui lo stesso deve fornire i mezzi di sostentamento, e non già alla globale situazione economica del lavoratore medesimo. (V 236/85, mass n 438464; (V 1561/82, mass n 419378).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)