diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 236 del 21/01/1985 (Rv. 438464 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - OSSERVANZA DEI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DA ACCORDI DI CATEGORIA - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - PARAMETRI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA EX ART. 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 5 MAGGIO 1965 - CARATTERE CONCORRENTE - CONSIDERAZIONE PREVALENTE MA NON ESCLUSIVA DI UNO DI ESSI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438464-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - OSSERVANZA DEI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DA ACCORDI DI CATEGORIA - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - PARAMETRI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA EX ART. 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 5 MAGGIO 1965 - CARATTERE CONCORRENTE - CONSIDERAZIONE PREVALENTE MA NON ESCLUSIVA DI UNO DI ESSI - LEGITTIMITÀ.*

In ipotesi di licenziamento collettivo, il Sindacato del giudice si estende anche al controllo dell'osservanza dei criteri di selezione previsti da accordi di categoria, quale - nel settore dell'industria - l'accordo interconfederale del 5 maggio 1965, il cui rispetto - ove contestato - il datore di lavoro ha l'Onere di provare. Pertanto, ove tale accordo interconfederale sia applicabile, i parametri di valutazione comparativa sono rappresentati dalle esigenze tecniche e produttive, dall'anzianità e dai carichi di famiglia, parametri questi che - per il disposto dell'art. 2 dell'accordo - devono concorrere tra loro senza che il datore di lavoro possa legittimamente addurre di non aver rispettato i criteri dell'anzianità e dei carichi di famiglia per un'oggettiva prevalenza delle esigenze tecniche e produttive valutate in relazione alle dimensioni e alla natura dell'azienda atteso che, pur essendo possibile una principale considerazione di uno dei tre criteri predetti, non è consentito al datore di lavoro di annullare del tutto l'incidenza degli altri due. (V 3923/83, mass n 428851; (V 5608/82, mass n 423369).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)