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Sez. L, Sentenza n. 1561 del 10/03/1982 (Rv. 419378 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI - CRITERI CONCORRENTI - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITÀ - PREVALENZA DEL CRITERIO DELLE ESIGENZE TECNICHE DATA DAL DATORE DI LAVORO RISPETTO AGLI ALTRI CRITERI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419378-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI - CRITERI CONCORRENTI - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITÀ - PREVALENZA DEL CRITERIO DELLE ESIGENZE TECNICHE DATA DAL DATORE DI LAVORO RISPETTO AGLI ALTRI CRITERI - LEGITTIMITÀ.*

La norma di cui all'art. 2 dell'accordo interconfederale, sui licenziamenti per riduzione del personale, 20 dicembre 1950 (le linee e i criteri generali del quale - reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 1019 del 1960 - sono state poi riprodotte nell'accordo interconfederale del 5 maggio 1965), secondo cui i lavoratori da licenziare debbono essere individuati sulla base dei concorrenti criteri delle esigenze tecniche, dell'anzianità, dei carichi di famiglia e della situazione economica dei dipendenti, non esclude, ponendo l'accento sulla globalità della valutazione, che sia giustificato un licenziamento rispetto al quale, nella scelta fatta dal datore di lavoro, il criterio delle esigenze tecniche ed aziendali sia prevalso sugli altri criteri. (Conf 1340/79, mass n 397605).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 4 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)