Sez. 5, Sentenza n. 24963 del 10/12/2010 (Rv. 615381 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti tributari - Fallimento del contribuente intervenuto nel corso del processo tributario - Mancata comunicazione della causa interruttiva - Prosecuzione del processo fra le parti originarie - Utilizzo ai fini dell'insinuazione al passivo del giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria - Possibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In caso di dichiarazione di fallimento del contribuente mentre è in corso il giudizio tributario relativo all'impugnazione di un avviso di accertamento, qualora tale evento interruttivo non sia stato dichiarato nel corso del processo, tanto che quest'ultimo sia proseguito fra le parti originarie, l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'ammissione al passivo fallimentare del credito tributario sulla base del solo ruolo, senza potersi tuttavia, avvalere del giudicato, in quanto la sentenza emessa non è nulla né "inutiliter data", potendo produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità, ma è da considerarsi inopponibile alla procedura fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)