Sez. L, Sentenza n. 5063 del 26/02/2008 (Rv. 601976 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Credito iscritto a ruolo nei confronti di fallito - Ammissione al passivo - Necessità - Procedura di riscossione previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare - Esclusione - Conseguenze - Giudizio innanzi a giudice diverso da quello fallimentare - Vizio di improcedibiltà - Rilevabilità - In ogni stato e grado.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
I crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'"iter" procedurale prescritto per gli altri crediti dagli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare, legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare. Ove ciò non accada, e sia introdotto un giudizio innanzi a giudice diverso da quello fallimentare, la questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulata in termini di competenza, essendo in realtà questione attinente al rito, è rilevabile in ogni stato e grado, ed anche oltre i limiti temporali stabiliti con riferimento al rilievo dell'incompetenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)