diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14981 del 28/06/2006 (Rv. 590808 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente nel corso del giudizio di primo grado - Omessa dichiarazione dell'evento da parte del curatore - Appello del fallito - Ammissibilità - Volontà del creditore di avvalersi della sentenza contro il fallito una volta tornato "in bonis" - Dovere del giudice d'appello di pronunciare nel merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590808-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

In caso di dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto nelle more del giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile l'appello proposto dal fallito, sul rilievo della inopponibilità al fallimento del provvedimento monitorio, ma deve pronunciare nel merito, qualora l'evento interruttivo non sia stato dichiarato dal curatore - unico soggetto a ciò legittimato - ed il creditore ingiungente, coltivando il giudizio, abbia dimostrato di volersi comunque avvalere della sentenza nei confronti del fallito, una volta tornato "in bonis".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)