Sez. 1, Sentenza n. 4274 del 23/06/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 208418 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Importazione di merce cd. "comunitaria" - Configurabilità del reato - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Non è configurabile il reato di contrabbando doganale nel caso di importazione - anche se divenuta stabile e definitiva - nel territorio nazionale di imbarcazione già immatricolata in uno Stato membro dell'Unione europea, trattandosi non già di merce estera soggetta a diritti di confine, bensì di merce comunitaria, alla quale non sono applicabili siffatti diritti, in virtù dell'art. 9 del Trattato istitutivo della CEE che sancisce il principio della libera circolazione delle merci (che siano state prodotte negli Stati membri o, quantunque prodotte fuori, siano state nazionalizzate) nell'ambito territoriale dei Paesi aderenti al Trattato e vieta l'imposizione di dazi doganali all'importazione e ogni tassa di effetto equivalente.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)