Sez. 3, Sentenza n. 10677 del 05/02/2004 Cc. (dep. 05/03/2004) Rv. 227874 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Merci di provenienza comunitaria - Configurabilità del reato di evasione dell'IVA all'importazione - Esclusione - Ragioni - Merci provenienti dalla Svizzera - Non configurabilità del reato suddetto per analoghe ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Non è configurabile il reato di evasione dell'IVA all'importazione (art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 292 d.P.R. n. 43 del 1973) con riguardo a beni di provenienza comunitaria, in quanto il regime previsto dall'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 - sanzionando le infrazioni relative all'importazione più severamente di quelle relative all'IVA interna - è incompatibile con i principi comunitari della libera circolazione delle merci e del divieto della doppia imposizione, ai sensi dell'art. 9 del Trattato istitutivo CEE. Parimenti tale delitto non è configurabile per analoghe ragioni, con riguardo all'introduzione di merci dalla Svizzera in paesi della Comunità, ai sensi dell'accordo stipulato il 19 dicembre 1992 tra quest'ultima e la Confederazione Elvetica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)