diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 43363 del 21/10/2010 Ud. (dep. 06/12/2010) Rv. 248951 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE | Fotografia utilizzata per l'individuazione nelle indagini preliminari - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Legittimità - Utilizzazione della dichiarazione relativa all'individuazione per le contestazioni dibattimentali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248951-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE

Sono inseribili nel fascicolo per il dibattimento le fotografie utilizzate per l'individuazione fotografica svolta nel corso delle indagini preliminari, mentre le dichiarazioni di individuazione possono ivi trasmigrare una volta che siano state utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)