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Sez. 2, Sentenza n. 50954 del 03/12/2013 Ud. (dep. 17/12/2013) Rv. 257985 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Individuazione di un soggetto - Personale o fotografica - Natura di testimonianza - Sussistenza - Conseguenze - Utilizzazione dell'individuazione effettuata nel corso delle indagini preliminari - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257985-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE

L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari. (Fattispecie nella quale, nel corso dell'esame dibattimentale, al testimone, che si esprimeva sull'identificazione dell'imputato in termini dubitativi, venivano contestate le certezze sul punto manifestate nel corso delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)