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Sez. 4 - , Sentenza n. 25773 del 23/06/2021 Ud. (dep. 07/07/2021) Rv. 281835 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Responsabilità del committente - Cantiere c.d. "sotto-soglia" - Fatti verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Normativa antinfortunistica - Indicazione.
Stato
decisa il 2021-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281835-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche per i fatti verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore, sia per la scelta dell'impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma 8, d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, sia per l'omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3 com. 8, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)