Sez. 2 - , Sentenza n. 138 del 08/01/2020 (Rv. 656822 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Procedimento civile – Riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. – Sospensione nel periodo feriale – Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come tale è soggetto all'ordinaria sospensione feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)